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BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

 

 

L'AMIANTO (o asbesto) è un minerale molto diffuso in natura e largamente utilizzato in passato, miscelato al cemento, come materiale da costruzione per l'edilizia (tetti, canne fumarie, tubazioni ecc...). Il successo o il largo impiego dell'amianto è dovuto alle molte virtù di questo minerale che resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura, è facilmente filabile, può essere tessuto, ha proprietà fonoassorbenti, termoisolanti e si unisce facilmente con materiali da costruzione come calce, gesso e cemento e addirittura con alcuni polimeri come gomma e PVC. Dunque un materiale non facilmente deperibile e per questo chiamato "eterno".

 

                                

L'AMIANTO DIVENTA PERICOLOSO solo quando le sue fibre si disperdono nell'aria. La forma friabile è quindi molto più pericolosa della forma compatta, che rilascia fibre solo se lavorata con attrezzi meccanici o se deteriorata dal tempo e dalle intemperie. Quindi una copertura in eternit in buono stato di conservazione non rappresenta un pericolo per la salute. 

 

In Toscana, per la verifica dei manufatti contenenti amianto e in particolare delle coperture, occorre riferirsi alla Delibera del C.R.T. n. 102 dell'08 aprile 1997 che, come modificata dalla D.G.R.T. n. 7 del 14.02.2017, propone l'algoritmo AMLETO, ovvero una serie verifiche atte a determinare un indice di valutazione sullo stato del manufatto contenente amianto.

 

Modello dell'algoritmo Amleto  ►►

 

Sulla base di detto indice di valutazione, si possono avere 4 risultati:

  •  monitoraggio, ovvero ripetere il controllo l'anno successivo;
  • programmare la rimozione entro 3 anni avendo tuttavia cura di effettuare ogni anno i controlli e l'eventuale sostituzione delle parti più danneggiate;
  • rimozione alla prima occasione e comunque entro un anno;
  • rimozione immediata e comunque entro 6 mesi.

 

Prima di intervenire su materiali contenenti amianto, occorre tuttavia sapere che è necessario adottare procedure che tutelino i lavoratori e l'ambiente, per questo le attuali norme, salvo particolari eccezioni, impongono la predisposizione di un piano di lavoro come previsto dalla normativa D. Lgs 81/08 e la presentazione dello stesso alla U.F. PISLL competente per territorio (almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori). 

 

Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede una comunicazione ufficiale alla Azienda USL competente per territorio in caso di qualsiasi attività riguardante i materiali contenenti amianto:

  • in caso di incapsulamento o confinamento è prevista la notifica - art. 250 D. Lgs. 81/08;
  • in caso di rimozione è richiesto un piano di lavoro - art. 256 D.Lgs 81/08;

 

In attesa dell'approvazione del piano regionale di tutela dell'amianto previsto dall'art. 2 della LR n. 51/2013 la Giunta della REGIONE TOSCANA ha definito con le "LINEE GUIDA SULL'AMIANTO" criteri e priorità per l'esercizio delle azioni della Regione in materia di tutela dall'amianto, dando attuazione all'art. 9 bis della sopra citata LR 51/2013.

 

INFO SEGNALAZIONI E CONTATTI:
Per eventuali informazioni, per segnalazioni, per richiedere sopralluoghi in un edificio o per qualsiasi problema che riguardi la presenza di amianto contattare:

 

  • Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:

                              Azienda Usl Toscana Nord Ovest
                              PEC: direzione.uslnodovest@postacert.toscana.it

                              UF PISLL PISA

                              Galleria G.B.Gerace 14 – 56124 Pisa

                              Tel. 050 954496

 

  • agli uffici dell'Arpat:

                      Pisa e provincia

                      Dipartimento di Pisa

                            56127 Pisa
                            Via Vittorio Veneto, 27
                            tel. 055.32061
                            fax 055.5305605
                            Mappa

                                

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