La bonifica del suolo è una materia che si occupa dei metodi di pulizia di terreni contaminati e delle acque sotterranee dalle più diverse sostanze. Sostanze soprattutto in fase liquida, che versate sui terreni ne alterano le caratteristiche o ne compromettono l'uso.
L'obbligo alla bonifica dei siti contaminati è determinato, in Italia, per il responsabile, dal Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i; questo decreto ha introdotto la possibilità di valutare la pericolosità dell'inquinamento in un sito contaminato tramite l'analisi di rischio sanitaria.
In Italia è vietato utilizzare siti insalubri o inquinati, fino a quando gli stessi non siano stati sottoposti a bonifica ambientale secondo la vigente normativa in materia, ovvero sia stato rilasciato il certificato di avvenuta bonifica secondo quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e s.m. e i. tale certificato riporta le eventuali limitazioni di utilizzo dell'area e gli eventuali monitoraggi ambientali.
L'art. 242 del D.lgs 152/2006 e s.m. e i. dispone che il responsabile dell'inquinamento (anche potenziale) di un sito o il soggetto interessato, debba, entro 24 ore, procedere ad adottare misure di prevenzione e messa in sicurezza, dare la comunicazione ai sensi dell'art. 304, procedere ai sensi dell'art. 305 e avviare indagini su probabili parametri che possono essere oggetto di inquinamento. Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con le rispettive CSC (Concentrazione Soglia Contaminazione) riportate nell'Allegato 5 al decreto. Se le CSC risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori alle CSR (concentrazioni soglia di rischio), il sito viene definito potenzialmente contaminato. L'obbligo di bonifica prevede l'elaborazione e la successiva messa in atto di un progetto operativo finalizzato alla riconduzione ad accettabilità del rischio connesso allo stato di contaminazione.
Non esiste un univoco metodo di bonifica: ma la competenza e l'esperienza stanno proprio nello scegliere il metodo giusto, nel differenziarlo sulla base delle finalità che si vogliono perseguire. Bonificare, non significa solo ridurre o eliminare gli inquinanti, ma significa anche scegliere il metodo più economicamente sostenibile.
Una volta che il sito è stato bonificato, viene rilasciato al responsabile dell'inquinamento o al soggetto interessato che ha condotto la bonifica, il certificato di avvenuta bonifica.
Regione Toscana - Linee guida e indirizzi operativi in materia di siti inquinati
- Deliberazione R.T. n. 301 del 15.03.2010
- Procedure di bonifica - Modalità applicative della parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006
- Modulo A - Notifica potenziale contaminazione
- Modulo B - Trasmissione misure prevenzione attuate e indagini preliminari svolte
- Modulo C - Trasmissione dati relativi alla caratterizzazione svolta
- Modulo D - Trasmissione risultati Analisi di Rischio
- Modulo E - Trasmissione interventi di messa in sicurezza MISO o MISP
- Modulo F - Autocertificazione di mancata necessità di bonifica
- Modulo G - Richiesta certificazione di MISO o MISP
- Modulo H - Attribuzione del codice identificativo di registrazione
- Modulo I - Iscrizione nell'anagrafe dei siti contaminati
- Modulo L - Trasmissione dati finanziari di sintesi
- Modulo M - Richiesta rilascio certificazione mancata necessità di bonifica
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