Turismo, Consiglio Regionale approva modifiche al "Testo unico del turismo".

Dettagli della notizia

ll Consiglio regionale della Toscana ha approvato la proposta di legge della Giunta regionale che modifica il Testo unico del turismo (l.r. 61/2024).

Data:

11 giugno 2026

Data scadenza:

31 dicembre 2027

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

Tra le principali novità figura l’adeguamento della disciplina delle professioni turistiche alla sentenza n. 196 del 2025 della Corte costituzionale. La legge recepisce le formulazioni indicate dalla Corte in materia di maestri di sci e guide alpine. Viene inoltre introdotta la disciplina della nuova figura professionale dell’accompagnatore di media montagna.

Un altro capitolo rilevante riguarda la cessazione delle attività turistiche. La nuova legge chiarisce  che la cessazione, sia comunicata dall’interessato che accertata d’ufficio, comporta la decadenza del titolo abilitativo o della comunicazione di avvio prevista dalla normativa. Ciò consentirà alle amministrazioni di aggiornare con maggiore efficacia elenchi e banche dati.

L’intervento più significativo è però la revisione delle disposizioni transitorie riguardanti le strutture ricettive che operano in immobili con caratteristiche di civile abitazione. 

Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del Testo unico (9 gennaio 2025) saranno esentate dall’obbligo della destinazione d'uso turistico-rricettiva, almeno finché non mutino le condizioni riguardanti l’esercizio dell’attività o la titolarità dell’immobile, e comunque fino al 30 giugno 2027 entro la quale alle stesse strutture sarà garantita la possibilità di passare alla destinazione d’uso turistico-ricettiva anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali.

Per accompagnare invece le strutture insediatesi in immobili residenziali successivamente all’entrata in vigore del Testo unico e fino al 30 giugno 2026 ad una transizione ordinata verso il mutamento della destinazione d’uso, dando maggior respiro agli operatori, si prevede un termine differito al 31 dicembre 2027 per l’adempimento dell’obbligo

Resta fermo il principio introdotto dal nuovo Testo unico e già ritenuto conforme dalla Corte costituzionale: le nuove strutture ricettive dovranno insediarsi esclusivamente in immobili con destinazione d’uso turistico-ricettiva.

Le Comunicazioni delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale, come modificata dalla L.R. 9 /2026, in vigore dal 26 giugno 2026 u.s. (evidenziate in grassetto le modifiche):

Art. 60 - Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale
1. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica, in forma non imprenditoriale, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica al SUAP competente per territorio, contestualmente all’inizio dell’attività locativa, con modalità telematica: 
a) l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio; 
b) le informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente; 
c) le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio; 
d) le informazioni relative all’attività di locazione.
1 bis. Le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, nonché la sospensione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, sono comunicate al SUAP competente per territorio entro quindici giorni dal loro verificarsi.
1 ter. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è comunicata al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
1 quater. La cessazione dell’attività, comunicata o accertata d’ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza della comunicazione di avvio attività.
2. I comuni trasferiscono i dati e le informazioni di cui al comma 1 al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.  

dovranno essere trasmesse mediante portale STAR selezionando il codice regionale 55.90.41R - Locazione breve/turistica a carattere non imprenditoriale, il modulo che deve essere al momento utilizzato è quello indicato nella DGRT 1267/2018 che sarà già caricato nel portale.

Per approfondimenti consultare la pagina della Regione Toscana al seguente indirizzo https://www.toscana-notizie.it/-/turismo-consiglio-approva-modifiche-a-testo-unico-marras-pi%C3%B9-chiarezza-ed-equilibrio-

Di seguito il Testo unico del Turismo aggiornato a giugno 2026.

 

A cura di

Ufficio Suap, Turismo e Sport

Punto di contatto fondamentale fra imprese e istituzioni pubbliche per sbrigare tutte le pratiche relative all’apertura e alla gestione aziendale.

Elisa Balestri

Descrizione breve
U.O. SUAP - Turismo - Sport




  • Elisa Balestri
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Ultimo aggiornamento

03/07/2026, 10:28

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