Assegno di maternità

  • Servizio attivo
Assegno di maternità dei Comuni (prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata da INPS).

A chi è rivolto

L'assegno di maternità può essere richiesto dalle madri, residenti nel Comune di Crespina Lorenzana, che sono:

  • cittadine italiane,

  • cittadine comunitarie,

  • cittadine extra comunitarie in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,

  • cittadine straniere titolari dello status di rifugiate politiche,

  • cittadine extra comunitarie in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivo di “assistenza minori” o “motivi familiari” nella condizione di disoccupata e iscritta all'ufficio di collocamento come disoccupata.

E' altresì necessario:

  • non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità oppure percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'INPS o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello previsto per l’assegno di maternità (per l'anno 2026 è € 2.065,50);

  • che la richiedente sia residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;

  • che il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;

  • che la domanda sia presentata dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, oppure dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, oppure da uno dei soggetti indicati nella sezione “ulteriori informazioni”;

  • che il nucleo familiare della richiedente presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a un valore che per il 2026 è fissato in € 20.668,26. Il requisito della situazione economica deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

Come fare

Per ottenere l’assegno di maternità deve essere presentata la domanda necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Diversamente, il diritto all’assegno si perde.

La domanda deve essere presentata mediante il modello predisposto come da fac-simile allegato, corredandola della documentazione richiesta e richiamata nel modello stesso. ATTENZIONE: le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto, incomplete o errate non saranno prese in considerazione.

La domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti dovrà essere presentata in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo (aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30) oppure inviata per PEC all’indirizzo comune.crespinalorenzana@postacert.toscana.it

Cosa serve

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  • Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

  • Attestazione ISE/ ISEE in corso di validità

  • Per le cittadine extra comunitarie: carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure permesso di soggiorno ed attestazione condizione di disoccupata ed iscrizione all'ufficio di collocamento come disoccupata.

Cosa si ottiene

Per il 2026 l'importo mensile dell'assegno è di € 413,10, ed è concesso per 5 mensilità, quindi per un importo complessivo € 2.065,50 che vengono erogati in un'unica soluzione.

L’assegno spetta:

  • in misura intera, se la madre non ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità).

  • per differenza (c.d. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto ad un’indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all’importo dell’assegno.

L’assegno viene pagato per ogni figlio;quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo dell’assegno è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

L’INPS provvederà al pagamento dell’assegno con accredito nel conto bancario o postale indicato nella domanda.

Tempi e scadenze

entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento

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Casi particolari

Se l'assegno è richiesto da una cittadina extracomunitaria, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.

Il beneficio può essere concesso se, al momento dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento, il minore non ha superato i 6 anni d’età. In caso di affidamenti e adozioni internazionali il beneficio può invece essere concesso qualunque sia l’età del minore.

Nel caso in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, si fa riferimento all’inizio della coabitazione, quale risulti dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

Qualora la madre del neonato o la donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia deceduta e il beneficio non sia stato ancora erogato, l’assegno che le sarebbe spettato può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che:

  • questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato;

  • il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

In alternativa questi soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l’assegno a proprio titolo.

La domanda deve essere presentata al Comune di ultima residenza della persona deceduta nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’ASSEGNO DI MATERNITA’

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.C.M. n. 452/00 il diritto a presentare la domanda per l’assegno di maternità è stato esteso anche ad altri soggetti, oltre alla madre naturale, adottiva o affidataria.

IL PADRE: La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che:

  • la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto;

  • il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la sua famiglia anagrafca e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

Se sussistono queste condizioni l’assegno spetta in via esclusiva al padre. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio).

L’AFFIDATARIO PREADOTTIVO: La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’affidatario preadottivo che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:

  • l’assegno non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva;

  • il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).

L’ADOTTANTE CONIUGATO: La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’adottante che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:

  • l’assegno non sia già stato concesso alla moglie che ha ricevuto il minore;

  • il richiedente abbia il minore in adozione presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).

L’ADOTTANTE NON CONIUGATO: La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’adottante non coniugato che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, a condizione che:

  • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;

  • il minore sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

La domanda è presentata nel termine perentorio di 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell’adottante.

L’AFFIDATARIO NON PREADOTTIVO: In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell’assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano, comunitario o in possesso di permesso di lungo soggiorno, a condizione che:

  • il minore gli sia stato affidato con provvedimento del giudice;

  • il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell’affidatario.

La domanda è presentata al Comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso al genitore.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Marina Gorreri - Servizio Sociale, contattabile in orario d'ufficio ai seguenti recapiti: e-mail m.gorreri@comune.crespinalorenzana.pi.it – tel. 050/634733.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Contatto Municipio

Vedi orari
Da lunedì a venerdì
09:00 - 12:30,
Martedì
15:00 - 17:00,
Giovedì
15:00 - 17:00,

Ufficio responsabile

Area dei servizi al cittadino

In quest'area troverai gli uffici dei Servizi Scolastici, Cultura e Biblioteca, Sociale, Demografici, URP, Protocollo e Messo comunale, Segreteria, Affari Generali e Contratti.

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Pagina aggiornata il 01/10/2026

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