Descrizione
Con la sentenza della Corte costituzionale n.196/2025 - depositata il 23 e pubblicata il 24 dicembre 2025 - è stata dichiarata l’illegittimità delle norme regionali che disciplinano le professioni di accompagnatore turistico e di guida ambientale (artt. 95-101, 102-103 e 105-110 della l.r. 61/2024 “Testo unico del turismo”).
Occorre pertanto prendere atto che per effetto della sentenza di cui sopra, le professioni di accompagnatore turistico e guida ambientale sono state "liberalizzate", considerato che è stata dichiarata l'illegittimità dell'intero corpus normativo regionale che le disciplinava.
Ne consegue che i Comuni non possono più acquisire e processare le istanze di abilitazione per le due citate professioni, né rilasciare i tesserini identificativi (come precedentemente previsto dall’art. 96 comma 2 per l’accompagnatore e dall’art. 103 comma 2 per la guida ambientale).
Parimenti non sono più acquisibili dai SUAP le eventuali SCIA di aspiranti professionisti in qualità di lavoratori autonomi (come già previsto dall’art. 96 comma 3 per l’accompagnatore e dall’art.103 comma 3 per la guida ambientale), né le variazioni alla SCIA o le comunicazioni di soggetti precedentemente abilitati all’esercizio delle due professioni in questione.