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Chiarimenti in merito ordinanza Presidente Regione Toscana 41/2020

Chiarimenti in merito ordinanza Presidente Regione Toscana 41/2020

L’ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 dispone che, a partire dal 24 aprile 2020, gli esercizi di somministrazione di alimenti e le attività artigiane possono effettuare la vendita per asporto. 

L’ordinanza citata ha previsto tale possibilità soltanto relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti, escludendo gli esercizi che somministrano bevande o, nel caso somministrino entrambi, limitando la possibilità di vendita per asporto soltanto agli alimenti.

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020.

Oltre agli esercizi di somministrazione di cui all’art. 47 della L.R. 62/2018 (nei limiti sopra descritti), possono effettuare la vendita per asporto le attività artigiane alimentari quali, a titolo di esempio: rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e simili.

La vendita per asporto può essere effettuata anche dagli alberghi con ristorante di cui all’art. 53, comma 1, lett. a), numero 5) della L.R. Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), se abilitati alla somministrazione al pubblico ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

In tutte le attività descritte è vietato il consumo sul posto e la vendita per asporto deve essere effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.

Tutte le suddette attività, ai sensi dell’ordinanza n. 37/2020, potranno effettuare la vendita per asporto (oltre alla consegna a domicilio) anche il 25 aprile e il 1° maggio pp.vv., in quanto l’obbligo di chiusura al pubblico è previsto solo per gli esercizi commerciali (siano essi esercizi di vicinato, medie e grandi strutture o centri commerciali), che negli altri giorni possono rimanere aperti essendo compresi nell'allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020.

Nelle festività suddette potranno, infine, restare aperte le rivendite di giornali (limitatamente alla vendita dei prodotti editoriali), le farmacie e le parafarmacie.