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Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre

 

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

  • Salvo quanto disposto dall'art. 1, c. II, del d.l. n. 158/2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “rosse” (art. 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cd. zone “arancioni” (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020), tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia,
  • durante il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi,
  • durante il periodo 24 dicembre – 6 gennaio, restano ferme, per quanto non previsto nel d.l. in parola, le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'art. 2, c. I, d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020,
  • la violazione delle misure disposte dal d.l. in parola e di quelle del d.l. n. 158 /2020 viene sanzionata ai sensi dell'art. 4 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, chiusura attività, ecc.), del d.l. n. 19 /2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020.

 

Contributo a fondo perduto per i ristoratori

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre:

  • hanno la partita IVA attiva,
  • ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati all'allegato 1 del d.l. in commento.

Il contributo:

  • non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020,
  • spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro,
  • è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
  • è pari al contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020,
  • non può essere superiore a euro 150.000,00,
  • si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, c. da 7 a 14, del d.l. n. 34/2020.

 

Allegato 1: i Codici Ateco che beneficeranno dell’aiuto economico

561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

 

Allegato Decreto_natale_slide.pdf (637,46 KB)