Con la L.R. n. 49 del 08/11/2024 è stata modicicata ed integrata la Legge n. 83/2019 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario" in particolare:
1. è stata semplificata la tipologia delle attività autorizzabili, prevedendone solo due tipi:
l’attività di trasporto sanitario di base e l’attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato;
2. viene evidenziato che le differenze tra attività di trasporto sanitario di primo soccorso e trasporto sanitario di soccorso avanzato non dipendono tanto dalle caratteristiche proprie del soggetto autorizzato (i mezzi di trasporto sono gli stessi, così come il numero e la qualifica dei soccorritori), quanto dalle scelte aziendali in merito all’integrazione dell’equipaggio dei soccorritori con il proprio personale sanitario;
3. In considerazione delle difficoltà incontrate nell’adeguamento ai nuovi requisiti fissati dal d.p.g.r. 46/R/2021, è stata prorogata al 31 dicembre 2026 il termine di adeguamento fissato dall’articolo 8, comma 1 del suddetto regolamento, in scadenza al 18 dicembre 2024;
4. Per avere un quadro più chiaro delle attività svolte dai soggetti già autorizzati in base alla previgente normativa, è opportuno altresì prevedere che quest’ultimi, nel termine più ravvicinato del 31 marzo 2025, trasmettano ai SUAP competenti una dichiarazione nella quale specificano quali tipologie di attività di trasporto sanitario svolgono tra quelle individuate dal nuovo articolo 2 della l.r. 83/2019.
Per le specifiche si rimanda al testo coordinato sotto riportato e pubblicato all'interno del sito del SUAP di questo ente nella sezione dedicata - NORMATIVA - TRASPORTO SANITARIO.
Legge_2019_83_disciplina_aut._e_vigilanza_su_att._di_trasp._sanitario_agg._2024.pdf (78,48 KB) |