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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2020, n. 61 e n. 66 del 12 giugno 2020

 

Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi 0-3 e campi estivi.

 

Con l'Ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020 il Presidente della Giunta Regionale

                                                                                ORDINA

Disposizioni per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative - Centri estivi per i bambinidi età zero - tre anni e campi estivi che prevedono il pernottamento per bambini di etàsuperiore a sei anni 

2. di confermare con riferimento ai centri estivi per i bambini di età superiore a tre anni e adolescenti quanto disposto dall’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 61/2020;

 3. che dal 15 giugno è consentito lo svolgimento sul territorio regionale delleattività ludiche, ricreative – Centri estivi- per i bambini di età da zero a tre anni e l’attivazione di campi estivi che prevedono il pernottamento per i bambini di età superiore a sei anni nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagiodi cui all’allegato 8 del DPCM dell’11/06/2020 alle condizioni di cui al punto 4;  

4. che i soggetti proponenti le attività ludiche, ricreative – Centri estivi- per ibambini di età da zero a tre anni devono possedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49 del DPGR 41/R/2013 e svolgere le attività presso i locali di cui all'autorizzazione e col personale qualificato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento e che i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale possano svolgere le attività ludiche, ricreative – Centri estivi-per i bambini di età da zero a tre anni, con le stesse prescrizioni di cui sopra;

 5. che i soggetti proponenti le attività ludico-ricreative - Centri estivi - per i bambini di età da zero a tre anni devono presentare all’amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il modulo dicomunicazione di inizio attività di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza; 

6. e che i soggetti proponenti i campi estivi che prevedono il pernottamento devono sottoporre all’amministrazione comunale territorialmente competente,attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n.61/2020;  

7. che l’ente gestore delle attività ludico-ricreative - Centri estivi- per i bambinidi età da zero a tre anni e l’ente gestore dei campi estivi che prevedono il pernottamento è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione edelle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19 secondo lo schema tipo di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza;  

8. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici oaperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

 

Ordinanza 66 del 12 giugno 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi 0-3 e campi estivi

 

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Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere.

 

Con l'Ordinanza n. 61 del 30 maggio 2020 il Presidente della Giunta Regionale

ORDINA

- ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 di-cembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

1. al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia dellemisure precauzionali di contenimento dell’epidemia da COVID-19 di disporre, in coerenza con iprincipi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali;

2. che le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative – Centri estivi- per i bambini dietà superiore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale sono svolte, a partire dal 15 giugno2020, sulla base delle Linee guida di cui allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, punto 3.9, recepite con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020;

3. che i soggetti proponenti attività ludico-ricreative - Centri estivi - devono sottoporre all’amministrazione Comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza;

4. che in caso di affidamento a soggetti terzi della gestione del servizio in appalto o in concessioneda parte del comune, l’atto di affidamento tiene luogo della Dichiarazione di cui al punto 3.;

5. che il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative - Centri estivi è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologicoda COVID -19; secondo lo schema tipo di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza;

6. che le spiagge libere sono gestite nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischiodi contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 3 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte deicomuni finalizzata ad evitare assembramenti nell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale, anche tramite accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili o limitazioni di accesso;

7. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva èobbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici oaperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

 

Ordinanza 61 del 30 maggio 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere

 

Si comunica che l'adempimento di cui al punto 3, dell'ordinanza in questione e sopra riportato, dovrà essere trasmesso al SUAP tramite la piattaforma di STAR, all'interno dell'aggregato COVID-19-Adempimenti, l'attività "Centri estivi (Ordinanza PGRT n.61 del 30 maggio 2020)" -  intervento "Centri estivi" in corrispondenza della quale sarà pubblicata la modulistica prevista per la presentazione delle pratiche:

  • Comunicazione di inizio attività
  • Schema tipo di progetto organizzativo del servizio offerto

 

Per costanti aggiornamenti consultare anche il sito del SUAP