Con Ordinanza n. 100 del 30/10/2020 il Presidente della Giunta Regionale ordina:
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicem-bre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. di approvare l’allegato 1 “Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio”, quale parte integrale e sostanziale della presente Ordinanza;
2. di revocare il paragrafo relativo alle “Disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio” di cuiall’ordinanza n. 62 del 8 giugno 2020, confermando l’efficacia di tutte le altre disposizioni in essacontenute.
La presente ordinanza entra in vigore il 31 ottobre 2020 ed è valida, salvo modifiche disposte dadisposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino al termine dell’emergenza epidemiologica;