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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 109 del 13-11-2020

Con l'Ordinanza 109 del 13 novembre 2020 "Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi di formazione, l'attività corsistica individuale e collettiva e i circoli" il Presidente della Giunta Regionale ordina:

 

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica:

Disposizioni per gli spostamenti

1. è consentito raggiungere seconde case, per lo svolgimento delle attività di manutenzione eriparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lospostamento potrà essere esclusivamente individuale con obbligo di rientro in giornata pressol’abitazione abituale; 

2. sono consentiti gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diversoda quello di residenza, domicilio o abitazione, oltre che per comprovate esigenze lavorative, distudio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, esclusivamente per svolgere attività ousufruire di servizi non sospesi e non disponibili nei comuni di residenza, domicilio o abitazione; 

3. sono consentiti gli spostamenti in altri comuni nel caso in cui il comune di residenza, domicilio oabitazione non disponga di specifici punti vendita, oppure nel caso in cui sia necessario acquistarecon urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio; Talispostamenti sono consentitisoloentrotali stretti limiti;  

4. è consentito alla persona separata o divorziata andare a trovare anche in Comuni di areedifferenti figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario per condurlipresso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nelrispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario , nonché secondo le modalità previste dal giudicecon i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quantoconcordato tra i genitori;

5. Con riferimento alle attività di raccolta e di frangitura delle olive su tutto il territorio regionale sono consentiti: 

- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione , per effettuarela raccolta delle olive su terreni di proprietà o di cui si ha la disponibilità giuridica, direttamente otramite appartenenti al medesimo nucleo familiare, da intendersi come conviventi, parenti o affinientro il secondo grado;

 - gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, effettuati perandare e tornare dai frantoi al solo scopo di consegnare il raccolto e ritirare il prodotto finito;

6. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi si precisa quanto segue: 

- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione,esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che:

a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 50/1995;

b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale;

c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta entro i 7.000euro;- la raccolta dei tartufi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune diresidenza, domicilio o abitazione;

7. Con riferimento alle attività di raccolta funghi si precisa quanto segue:

- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione,esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli edai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 16/1999;

- la raccolta dei funghi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune diresidenza, domicilio o abitazione;

8. Con riferimento alle attività di pesca si precisa, quanto segue:

- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentitiesclusivamente nel caso di pesca professionale;

- la pesca dilettantistica e sportiva può essere esercitata esclusivamente nel comune di residenza,domicilio o abitazione;

9. Con riferimento agli animali allevati si precisa, quanto segue:

- lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata albenessere dell’animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio oabitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività.

Disposizioni per i percorsi di formazione

10. Fatto salvo quanto specificato nei punti 12, 13 e 15 i soggetti pubblici e privati che realizzano icorsi di formazione indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza 95/2020 adottano forme flessibilinell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento dell’attività sia svolta tramiteil ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attivitàlaboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese, nelrispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/oregionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività. Restaaltresì salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere unarelazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativispeciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione adistanza;

11. I tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimentonon sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guidao nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove sirealizza l’attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò siacompatibile con l’attività e con i relativi obiettivi formativi;

12. è consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute esicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel casoin cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l’erogazione dellaformazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispettodelle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guidaregionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio daSARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”;

13. Le disposizioni di cui al punto 10 si applicano ai percorsi erogati dalle Fondazioni ITS secompatibili con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione;

14. Gli esami finali dei percorsi formativi indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020 devonoessere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possaessere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza. La modalità a distanza deve in tuttii casi garantire l’imparzialità della valutazione e pari opportunità di accesso. Le prove di laboratorioo tecnico pratiche possono essere svolte in presenza. Per gli esami finali previsti nei percorsi diformazione regolamentata si applica quanto previsto dall’Accordo tra le Regioni e le ProvinceAutonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanzarelativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9;

Disposizioni per l’attività corsistica individuale e collettiva

15. L’attività corsistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di pittura, difotografia, di teatro, di lingue straniere, è svolta con le seguenti modalità:- a distanza, se l’attività corsistica è collettiva;- in presenza, nel rispetto delle linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n.95/2020, se l’attività corsistica è individuale.

Disposizioni per i circoli

16. ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione esomministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o lorofamigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo la ristorazione con consegna adomicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che ditrasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divietodi consumazione sul posto o nelle adiacenze;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione, ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino al termine dell’emergenzaepidemiologica