Con l'Ordinanza n. 117 del 05-12-2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione" il Presidente della Giunta Regionale ordina:
ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, l’adozione delle seguenti misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni:
Disposizioni per gli spostamenti
1. In riferimento al DPCM 3 dicembre 2020 il rientro presso il proprio residenza, domicilio,abitazione in Toscana dalle zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per coloro chehanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia.Sonocomunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità,per motivi di salute o di studio.
2. è consentito raggiungereseconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato dimessa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie e urgenti per la tutela delle condizioni di sicurezza econservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitatoall'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazioneabituale.
3. E’ consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano unamaggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti. Lo spostamento è consentito, allemedesime condizioni, per accedere ai ristoranti con asporto.
4. E’ consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione, incaso di rapporto fiduciario consolidato, per usufruire di attività di servizio e di servizi alla persona.
5. E’ consentito alle guide ambientali/escursionistiche e alle guide alpine, nell’esercizio della propria professione, di effettuare l’attività di sopralluogo e di esplorazione anche al di fuori delterritorio del comune di residenza, di domicilio o di abitazione;
6. E’ consentito andare a trovare, anche in Comuni di aree differenti, i figli presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno inogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tiposanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione odivorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
7. Con riferimento alla cura dei terreni si precisa che la cura effettuata ai fini di autoproduzione,anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative pertanto lacoltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (qualead. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, oparenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto interessatoattesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, ilpossesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità (attestata tramite documentazionescritta di qualsiasi natura proveniente dal proprietario) e che essa sia effettivamente adibita aipredetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
8. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi si precisa quanto segue:- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione,esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che:
a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 50/1995;
b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale;
c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta entro i 7.000euro;
- la raccolta dei tartufi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune diresidenza, domicilio o abitazione.
9. Con riferimento alle attività di raccolta funghi si precisa quanto segue:
- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione,esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli edai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 16/1999;
- la raccolta dei funghi atitolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune diresidenza, domicilio o abitazione.
10. Con riferimento agli animali allevati si precisa, quanto segue:
- lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata albenessere dell’animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio oabitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività.Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico e attività di pesca
11. E’consentito svolgere le attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della lr 3/1994 nelrispetto delle seguenti condizioni:
a) sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti delle Guardie venatorie volontarie e delle Guardie particolari giurate di cui all’art. 51 della l.r. 3/1994 per gli interventi dicontrollo e contenimento coordinati dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Cittàmetropolitana di Firenze;
b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza dicaccia, che abbiano fatto richiesta di intervento ai sensi dell’art. 37 l.r. 3/1994 e per i quali il Settorecompetente abbia emesso apposita autorizzazione, possono attivarsi sotto il coordinamentodell'agente responsabile individuato dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Cittàmetropolitana di Firenze con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo dellespecie interessate ed approvati con le rispettive Delibere di Giunta;
c) i sistemi di cattura previsti dai vari piani di controllo ai sensi dell’art. 37 l.r. 3/1994 possonoessere affidati direttamente dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana diFirenze ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali vengono posizionati, con funzione di controlloe monitoraggio degli stessi. Nel caso di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di cacciapossono partecipare attivamente alle operazioni di cattura previste nei vari piani, secondo ledisposizioni impartite dalle Polizie Provinciali e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all’ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto nella scheda di intervento di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020.12. I capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all'art. 37 comma 6 ter della l.r. 3/1994 e delleDGR 41/2020 e DGR 1147 del 03.08.2020.13. I capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 3527 del 5 marzo 2020.14. E’ consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità perconseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per militare ilpotenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell’ATC di residenza venatoria;
- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento el’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio oabitazione;
- nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello diresidenza, domicilio o abitazione
;- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello diresidenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenticomplementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.
15.L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamenteall’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatoricon residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso didomicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
16. L’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nellaprovincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nellamedesima giornata presso l’abitazione abituale. Relativamente all’attività di pesca professionale, inquanto attività lavorativa si precisa che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorionazionale.
17. Con riferimento all’attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria coordinata dalle Polizieprovinciali e della Città Metropolitana di Firenze, sono consentiti all’interno del territorioprovinciale gli spostamenti delle guardie di cui alla l.r. 3/1994 art. 51 comma 1 lett. f) e delleguardie ittiche volontarie di cui alla L.R. 7/2005 art. 20.Disposizioni per i percorsi di formazione
18. Fatto salvo quanto specificato nei punti 19, 21, 22, 25 e 27 i soggetti pubblici e privati cherealizzano i corsi di formazione indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza 95/2020 adottano formeflessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento dell’attività siasvolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenzale attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive nonsospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nel «Documento tecnico sullapossibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi dilavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL” e nelle linee guida o nei protocollinazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizzal’attività. Resta altresì salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessariomantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione di allievi con disabilità e conbisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi chesono in formazione a distanza;
19. Gli organismi formativi che erogano i percorsi triennali di Ie FP adottano forme flessibilinell'organizzazione dell'attività in modo che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento degliiscritti a tali percorsi sia garantita l'attività formativa in presenza;
20. I tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimentonon sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nel «Documentotecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL” e nelle linee guida o neiprotocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove sirealizza l’attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò siacompatibile con l’attività e con i relativi obiettivi formativi.
21. E’ consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel casoin cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l’erogazione dellaformazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispettodelle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guidaregionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio daSARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.
22. Le disposizioni di cui al punto 18 si applicano ai percorsi erogati dalle Fondazioni ITS secompatibili con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.
23. Gli esami finali dei percorsi formativi indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020 devonoessere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possaessere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza. La modalità a distanza deve in tuttii casi garantire l’imparzialità della valutazione e pari opportunità di accesso. Le prove di laboratorioo tecnico pratiche possono essere svolte in presenza. Per gli esami finali previsti nei percorsi diformazione regolamentata si applica quanto previsto dall’Accordo tra le Regioni e le ProvinceAutonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanzarelativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9.
24. Sono consentiti, per le attività dei punti precedenti gli spostamenti anche in comuni diversi daquelli di residenza, domicilio o abitazione.Disposizioni per l’attività corsistica individuale e collettiva
25. L’attività corsistica destinata ai maggiorenni, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuoledi musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventuali esami, èsvolta con le seguenti modalità:-a distanza, se l’attività corsistica è collettiva;-in presenza, nel rispetto delle linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020, se l’attività corsistica è individuale.
26. Sono consentiti, per l’attività corsistica individuale e gli eventuali esami di cui al puntoprecedente, gli spostamenti anche in comuni diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazionenel caso in cui l’iscrizione sia già stata effettuata.
27. L’attività corsistica, destinata ai bambini e ai ragazzi, a titolo esemplificativo e non esaustivodi scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventualiesami, è svolta con le modalità previste dall’articolo 1, comma 10, lettera c) del DPCM 3 dicembre2020. Alle medesime attività si applicano le linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanzan. 95/2020.
28. Sono consentiti, per l’attività corsistica e gli eventuali esami di cui al punto precedente, glispostamenti anche in comuni diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazione nel caso in cuil’iscrizione sia già stata effettuata.Disposizioni per culturali, centri sociali e centri ricreativi
29. Ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione esomministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o lorofamigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo l'attività con consegna a domicilionel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto diconsumazione sul posto o nelle adiacenze.Disposizioni per le biblioteche
30. Per l'accesso ai servizi delle biblioteche la prenotazione può essere effettuata a distanzaoppure direttamente sul posto prima di accedere al servizio.Disposizioni per l'attività di estetista
31.L' attività di estetista è consentita in zona arancione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, letteraii) che prevede l'apertura di tutti i servizi alla persona nel rispetto delle specifiche linee guidaregionali.Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circolisportivi
32. Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportiviesclusivamente all’aperto senza l'uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamentosociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere alivello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dellosport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra,parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento. Si precisa che restano sospese le attività indicate nell'articolo 1, comma 9, lettera f) tra cui piscine,palestre e centri natatori. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune per lo svolgimento dellesuddette attività, sono consentiti nei casi in cui la sede delle suddette società d’appartenenza siadifferente rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione. Disposizioni relative a autocertificazioni per spostamenti
33. Gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore alla data della nuova classificazione del territorio dellaRegione Toscana nello scenario di tipo 3 (zona arancione), ed è valida, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, per lo stesso scenario in base all’emissione delle Ordinanze delMinistro della Salute.
Sono revocate le seguenti ordinanze: l’ordinanza n. 109 del 13 novembre 2020 e l'ordinanza 102 del 6 novembre 2020
Ordinanza_del_Presidente_Giunta_Reg_n._117_del_05-12-2020_-_zona_arancione_spostamenti.pdf (261,56 KB) |