Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

Ordinanza della Regione Toscana n. 95 del 23 ottobre 2020

 

Con Ordinanza 95 del 23 ottobre 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell' approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020. Allegato 1 - Linee guida" il Presidente della Giunta Regionale ordina:

 

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanitàpubblica

 

1) di revocare la vigenza dell’Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2”;

 

2) di revocare l’Ordinanza 78 del 12 agosto 2020, il punto 5 (Disposizioni per il ballo) dell’Ordinanza n. 70 del 2 luglio 2020 e il punto 3 dell’ordinanza 65 del 10 giugno 2020 relativamente alle attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

 

3) di revocare il punto 3) e il punto 5 dell’Ordinanza 65 del 10 giugno 2020, relativamente a congressi, grandi eventi fieristici e sagre, fermo restando in ordine a manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale quanto disposto dall’articolo 1, comma 6 lettera n) del DPCM del 13 ottobre così come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020;

 

4) di revocare l’Ordinanza n. 79 del 19 agosto 2020 in materia di misure per la partecipazione alle celebrazioni liturgiche di culto cattolico;

 

5) di revocare i punti da 10) a 15) e l’allegato 5 dell’Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2020 in materia di Formazione professionale e formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

 

6) di revocare i punti 1) e 2) dell’Ordinanza n. 63 del 8 giugno 2020 in materia di percorsi di formazione e attività corsistica;

 

7) di confermare, fermo restando l’articolo 1, comma 1 del DPCM 13 ottobre 2020, tenuto conto della situazione epidemiologica in Toscana:

 

  • L’Ordinanza n. 62 dell’8 giugno 2020, in merito a tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri (compreso commercio al dettaglio, uffici, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi aperti al pubblico);

 

  • L’Ordinanza n. 40 del 22 aprile 2020, in combinato disposto con la Delibera 594 del 11 maggio 2020, in materia di Cantieri Temporanei e mobili pubblici e privati; -L’Ordinanza n. 59 del 22 maggio 2020, in materia di: Spettacolo viaggiante, Musei, Guide turistiche, alpine e ambientali;-L’Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2020 in materia di: Villaggi turistici e campeggi, Parchi tematici e di divertimento, Stabilimenti balneari, Biblioteche e archivi;

 

  • L’Ordinanza n. 61 del 30 maggio 2020 in materia di: Centri estivi per bambini, da tre anniin su, e adolescenti, spiagge libere;

 

  • L’Ordinanza n.63 del 8 giugno 2020 in materia di Commercio aldettaglio su area pubblica fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, n. 4) del DPCM 18 ottobre 2020 in ordine al divieto di svolgimento di sagre e fiere di comunità;

 

  • L’Ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza 70 del 2 luglio 2020 relativamente alle seguenti attività: ristorazione, attività ricettive (comprensive di ostelli e rifugi alpini), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini (comprensive di babyparking), circoli culturali e ricreativi, servizi alla persona, cinema e spettacoli dal vivo, strutture termali e centri benessere, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse nei limiti di orario e con le modalità previsti dal DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;

 

  • L’Ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020 in materia di Centri estivi per bambini da 0 a 3 anni;

 

  • LOrdinanza n 70 del 2 luglio 2020 relativamente alle seguenti attività: gestione impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo, svolgimento di concorsi pubblici, cinema all’aperto e spettacoli dal vivo all’aperto,saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco e sport di contatto secondo quanto disposto dal DPCM 18 ottobre 2020;

 

  • l’Ordinanza n. 70 del 2 luglio 2020 (punto 4), per la parte relativa agli spettacoli in luoghi chiusi con riferimento alla capienza massima;

 

8) di approvare l’allegato 1 (Allegato 1 - Linee guida)  “Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

9) di prevedere che le attività di cui all'allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020, sezione 2, ("Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto"), rivolte ai bambini con un'età compresa tra i 3 e i 36 mesi possono essere realizzate unicamente dai soggetti già autorizzati ai sensi del DPGR 41/r/2013;

 

10) di recepire il DPCM del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i relativi Allegati fatto salvo quanto disposto ai punti precedenti e dalle ordinanze sopra confermate.

 

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.