Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione invernale per il 2021, ex art. 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 30/11/2020 viene deliberato:
1. di individuare, per l’anno 2021, nella data del 30 gennaio, coincidente con l’ultimo sabato del mese di gennaio, la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale;
2. di stabilire, per l’anno 2021, la durata delle vendite di fine stagione invernale in trenta giorni;
3. di sospendere, limitatamente alle vendite di fine stagione invernale dell’anno 2021, il divieto di svolgere vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti alle suddette vendite.
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