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UNIONI CIVILI

 

La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” introduce nel nostro Ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.

L’atto di costituzione dell'unione civile è registrato nell’Archivio dello stato civile.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri.

In particolare da essa discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

 

Cosa occorre
Documento di riconoscimento in corso di validità

 

Tempi e modalità

Per costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso devono fare congiuntamente richiesta all'Ufficiale Stato Civile del comune di loro scelta.
Nella richiesta le parti devono dichiarare le proprie generalità e l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione previste dalla legge.

Entro 30 giorni dalla richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile effettua gli accertamenti previsti al fine di provare l'inesistenza di cause impeditive.

La costituzione dell'unione deve avvenire entro i 180 giorni successivi al termine degli accertamenti; le parti saranno invitate a comparire nuovamente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per rendere la dichiarazione costitutiva dell'unione alla presenza di due testimoni maggiorenni.

 

 

 

Stato civile